Legge 482/99. La sua non corretta applicazione nelle valli friulane
Una chiara e doverosa distinzione di
tuela tra la minoranza slovena già riconosciuta dal
MEMORANDUM DI LONDRA del 1954 in provincia di Trieste e di Gorizia e la
completamente diversa comunità linguistica della provincia
di Udine era stata indirettamente riconosciuta dalle LEGGI REGIONALI
68/81 e 46/91. Le LEGGI 482/99 e 38/01 hanno invece escluso la tutela
differenziata e trascurato il più volte richiesto censimento
della minoranza slovena.
La LEGGE 482 sulle "Norme di tutela delle minoranze
linguistiche storiche" venne promulgata ed approvata il 15
dicembre 1999 (XIII Legislatura) dal parlamento nazionale di
centro-sinistra. Essa espressamente prevede la tutela della lingua e
della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche,
slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale,
il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Nel testo pertanto non
vi è più la previsione di tutela della lingua e
cultura della popolazione di origine slava.
Detta legge tuttavia contiene alcuni articoli che indirettamente, se
rispettati, avrebbero potuto salvaguardare in qualche modo la lingua
locale delle Valli del Natisone:
- ART. 3 - attribuisce al Consiglio provinciale l'adozione dell'ambito
di applicazione della legge stessa
- ART. 17 - affida l'attuazione della legge ad un regolamento
- ART. 18 - salvaguarda le norme di tutela già esistenti
nelle Regioni a Statuto speciale
Una serie incredibile di contratempi e di scorrette impostazioni normative hanno invece fatto sì che detti articoli non sono stati rispettati con la conseguenza che le millennarie Comunità linguistiche di antico insediamento, o di origine slava, delle Valli del Natisone, del Torre e di Resia stanno per essere illegittimamente stravolte, assorbite e utilizzate in proprio dalla in loco inesistente minoranza linguistica slovena. L'Art. 17 della 482 avrebbe dovuto sospendere l'applicazione della legge fino all'approvazione del Regolamento. Il Consiglio provinciale ha adottato la delimitazione dell'ambito di applicazione della 482 il 26 aprile 2001, molto prima della pubblicazione del Regolamento il 13 settembre 2001 che all'Art. 1, co. 3, prevede espressamente che l'ambito di applicazione della legge "coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica". Nel 2000 i consiglieri comunali dei 15 comuni della Provincia di Udine, non conoscendo i presupposti richiesti dal regolamento di attuazione della legge 482, l'avevano chiesto non per la tutela della lingua slovena come il regolamento prevede, bensì per la tutela della parlata o idioma locali definiti di origine slovena. Nessuna delle 15 richieste ha fatto cenno al presupposto della presenza sul territorio della minoranza slovena come storicamente radicata e dell'uso corrente della lingua slovena.
Il Consiglio provinciale, dunque, oltre
ad aver trascurato i presupposti previsti dal Regolamento, e prima
ancora il non averlo atteso, non ha tenuto nemmeno presente l'obiettivo
della legge, che è la lingua slovena e non i dialetti locali
proposti dai consiglieri locali.
Il Consiglio provinciale inoltre non ha rispettato l'Art. 18 della 482
che prevede la salvaguardia delle leggi regionali di tutela
già esistenti, cioè nel nostro caso la LEGGE
REGIONALE 46/91 prima citata, che sosteneva la lingua locale e non la
slovena dei comuni delle Valli del Natisone. Qualche comune
è stato poi indotto ad utilizzare con finanziamenti la legge
482 per conseguire il bilinguismo italo/sloveno in totale assenza della
minoranza slovena nell'amministrazione comunale e provinciale
(documenti comunali, cartelli stradali, sportelli anche in lingua
slovena). Tutte iniziative che sul piano pratico non hanno interessato
ne interessano la Comunità linguistica locale che non
conosce la lingua slovena. Si tratta perciò di puro spreco
del
denaro pubblico utilizzato per tradurre statuti e regolamenti comunali
in sloveno, lingua non conosciuta dalle comunità presenti.
Si
tratta di finanziamenti incontrollati che anziché tutelare
le
realtà slavofone storicamente presenti sul territorio
locale, le
assimilano e distruggono a favore della minoranza slovena di Trieste e
Gorizia.
La legge 482 per la sua non corretta applicazione nelle Valli del
Natisone appare chiaramente incostituzionale perché
anziché tutelare la millennaria lingua e cultura locali,
già riconosciute e tutelate da leggi regionali (la citata
legge regionale 46/91 è stata addirittura abrogata) persegue
la sua distruzione cioè un risultato opposto a quello
previsto dalla Costituzione.
Come al solito a tale
proposta di legge, anche se storicamente motivata, sono insorti i
quattro periodici locali sostenitori della minoranza slovena: il Novi Matajur con il
titolo "Sloveni ridotti a puro folclore"; lo Slovit sotenendo
"false" le motivazioni della modifica; la Vita Cattolica con
il titolo "Proposte anti slovene" e il Dom affermando "Le
leggi vanno attuate, non modificate".
Nessuna contrarietà invece delle associazioni culturali
locali che in realtà, fino all'arrivo della legge 482/99
hanno utilizzato la legge regionale 46/91 per sostenere iniziative
relative alla tutela della lingua, cultura e tradizioni locali (e non
slovene) delle Valli del Friuli.
La proposta di legge Fontanini è purtroppo decaduta nel 2006
per
fine mandato legislativo. Ci auguriamo che le prossime elezioni
esprimano un Governo che valuti con maggiore correttezza le realta
storiche, linguistiche e culturali delle nostre Valli e quindi ponga
rimedio alla attuale ingiusta distruzione per legge della nostra
storica millennaria peculiarità linguistica.
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