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Lo Statuto

La Slavia Friulana

Legge 482/99. La sua non corretta applicazione nelle valli friulane

Una chiara e doverosa distinzione di tuela tra la minoranza slovena già riconosciuta dal MEMORANDUM DI LONDRA del 1954 in provincia di Trieste e di Gorizia e la completamente diversa comunità linguistica della provincia di Udine era stata indirettamente riconosciuta dalle LEGGI REGIONALI 68/81 e 46/91. Le LEGGI 482/99 e 38/01 hanno invece escluso la tutela differenziata e trascurato il più volte richiesto censimento della minoranza slovena.
La LEGGE 482 sulle "Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche" venne promulgata ed approvata il 15 dicembre 1999 (XIII Legislatura) dal parlamento nazionale di centro-sinistra. Essa espressamente prevede la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Nel testo pertanto non vi è più la previsione di tutela della lingua e cultura della popolazione di origine slava.
Detta legge tuttavia contiene alcuni articoli che indirettamente, se rispettati, avrebbero potuto salvaguardare in qualche modo la lingua locale delle Valli del Natisone:
- ART. 3 - attribuisce al Consiglio provinciale l'adozione dell'ambito di applicazione della legge stessa
- ART. 17 - affida l'attuazione della legge ad un regolamento
- ART. 18 - salvaguarda le norme di tutela già esistenti nelle Regioni a Statuto speciale

Una serie incredibile di contratempi e di scorrette impostazioni normative hanno invece fatto sì che detti articoli non sono stati rispettati con la conseguenza che le millennarie Comunità linguistiche di antico insediamento, o di origine slava, delle Valli del Natisone, del Torre e di Resia stanno per essere illegittimamente stravolte, assorbite e utilizzate in proprio dalla in loco inesistente minoranza linguistica slovena. L'Art. 17 della 482 avrebbe dovuto sospendere l'applicazione della legge fino all'approvazione del Regolamento. Il Consiglio provinciale ha adottato la delimitazione dell'ambito di applicazione della 482 il 26 aprile 2001, molto prima della pubblicazione del Regolamento il 13 settembre 2001 che all'Art. 1, co. 3, prevede espressamente che l'ambito di applicazione della legge "coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica". Nel 2000 i consiglieri comunali dei 15 comuni della Provincia di Udine, non conoscendo i presupposti richiesti dal regolamento di attuazione della legge 482, l'avevano chiesto non per la tutela della lingua slovena come il regolamento prevede, bensì per la tutela della parlata o idioma locali definiti di origine slovena. Nessuna delle 15 richieste ha fatto cenno al presupposto della presenza sul territorio della minoranza slovena come storicamente radicata e dell'uso corrente della lingua slovena.

Il Consiglio provinciale, dunque, oltre ad aver trascurato i presupposti previsti dal Regolamento, e prima ancora il non averlo atteso, non ha tenuto nemmeno presente l'obiettivo della legge, che è la lingua slovena e non i dialetti locali proposti dai consiglieri locali.
Il Consiglio provinciale inoltre non ha rispettato l'Art. 18 della 482 che prevede la salvaguardia delle leggi regionali di tutela già esistenti, cioè nel nostro caso la LEGGE REGIONALE 46/91 prima citata, che sosteneva la lingua locale e non la slovena dei comuni delle Valli del Natisone. Qualche comune è stato poi indotto ad utilizzare con finanziamenti la legge 482 per conseguire il bilinguismo italo/sloveno in totale assenza della minoranza slovena nell'amministrazione comunale e provinciale (documenti comunali, cartelli stradali, sportelli anche in lingua slovena). Tutte iniziative che sul piano pratico non hanno interessato ne interessano la Comunità linguistica locale che non conosce la lingua slovena. Si tratta perciò di puro spreco del denaro pubblico utilizzato per tradurre statuti e regolamenti comunali in sloveno, lingua non conosciuta dalle comunità presenti. Si tratta di finanziamenti incontrollati che anziché tutelare le realtà slavofone storicamente presenti sul territorio locale, le assimilano e distruggono a favore della minoranza slovena di Trieste e Gorizia.
La legge 482 per la sua non corretta applicazione nelle Valli del Natisone appare chiaramente incostituzionale perché anziché tutelare la millennaria lingua e cultura locali, già riconosciute e tutelate da leggi regionali (la citata legge regionale 46/91 è stata addirittura abrogata) persegue la sua distruzione cioè un risultato opposto a quello previsto dalla Costituzione.

Per contrastare la citata distruzione delle storiche peculiarità slavofone delle Valli del Friuli e nel rispetto della millennaria propria storia culturale, tradizionale e linguistica profondamente diversa da quella vissuta dalla minoranza nazionale slovena del Carso triestino e goriziano, sono state presentate a livello nazionale numerose segnalazioni che rappresentano le storiche realtà locali ed è stata richiesta una specifica tutela. Le richieste sono state sostenute in particolare dal compianto ing. Luigi d'Aloe, presidente del Comitato "Pro Clastra" di San Leonardo, tra l'altro editore del "Vocabolarietto italiano-natisoniano" e portavoce dei circoli valligiani "Jacopo Stellini" dii Grimacco e "San Leonardo" di San Leonardo, nonché del Comitato "Salviamo Resia" di Resia e della "Lega Nazionale" delegazione del Friuli, con la partecipazione costante del "Comitato per la difesa e la valorizzazione della storia e della cultura locale" di Cividale del Friuli, rappresentato dal dott. Luciano Santoro, promotore anche di una modifica della legge 482/99 che prevedesse la tutela "anche delle lingue slave denominate natisoniano, po našen e resiano". La modifica è stata recepita dai deputati Fontanini, Ballaman, Lenna, Romoli, Saro e Collavini che l'hanno trasformata in "proposta di legge n.5016" depositata alla Camera dei Deputati il 20 maggio 2004. Tale modifica era tra l'altro così motivata: "La presenza storica degli slavi (e non sloveni) nelle vallate della provincia di Udine è databile al VII secolo. Nel 726 i Longobardi permisero il loro insediamento in queste zone a difesa dei confini territoriali dalle invasioni degli altri popoli slavi (compreso quello che alcuni secoli dopo divenne il gruppo sloveno), impegno perpetuato dai Carolingi (IX e X secolo), dai Patriarchi (dal 1077) e infine dai Veneziani (dal 1430 al 1797)". "I contatti di queste popolazioni con il mondo slavo, ivi compreso quello sloveno, furono rari e marginali, tanto che nel tempo esse diedero vita ad una specificità culturale e linguistica propria, in netta separazione con il mondo slavo, costituita da particolari forme idiomatiche che si sono conservate nel corso dei secoli con caratteristiche proprie ed uniche. Una lingua che viene definita dagli studiosi come "protoslava", "paleoslava", "veteroslava" e che diversamente dalle altre lingue slave (sloveno, croato, ecc.) si è evoluta autonomamente nel contesto culturale neolatino e friulano, fino ad essere chiamata "natisonaiano" nelle Valli del Natisone, "po našen" nelle Valli del Torre, "resiano" nella Val Resia".

Come al solito a tale proposta di legge, anche se storicamente motivata, sono insorti i quattro periodici locali sostenitori della minoranza slovena: il Novi Matajur con il titolo "Sloveni ridotti a puro folclore"; lo Slovit sotenendo "false" le motivazioni della modifica; la Vita Cattolica con il titolo "Proposte anti slovene" e il Dom affermando "Le leggi vanno attuate, non modificate".
Nessuna contrarietà invece delle associazioni culturali locali che in realtà, fino all'arrivo della legge 482/99 hanno utilizzato la legge regionale 46/91 per sostenere iniziative relative alla tutela della lingua, cultura e tradizioni locali (e non slovene) delle Valli del Friuli.
La proposta di legge Fontanini è purtroppo decaduta nel 2006 per fine mandato legislativo. Ci auguriamo che le prossime elezioni esprimano un Governo che valuti con maggiore correttezza le realta storiche, linguistiche e culturali delle nostre Valli e quindi ponga rimedio alla attuale ingiusta distruzione per legge della nostra storica millennaria peculiarità linguistica.