Legge 38/01. Tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia. Sua imposizione alle comunità slavofone presenti da quattordici secoli nelle Valli del Natisone.
La legge 38/01 prevede la tutela
specifica della sola minoranza linguistica (nazionale) slovena della
Regione Friuli Venezia Giulia. Si aggiunge alla legge 482/99
considerata legge quadro sulle minoranze linguistiche storiche tra cui
la slovena. Anche la legge 38 è applicabile, a livello
comunale, su richiesta di almeno il 15 % degli elettori (logicamente di
minoranza) o su proposta di un terzo dei consiglieri (logicamente
anch'essi di minoranza o lingua slovena) dei comuni interessati, solo
però dove la minoranza slovena è
"tradizionalmente presente". Presupposto questo della presenza,
ribadito dal Consiglio di Stato, che l'ha ritenuto individuante
l'ambito di applicazione della tutela.
Come è noto una minoranza slovena nelle Valli del Friuli non
è stata mai riconosciuta presente. Il Memorandum di Londra
del 1954 e successive norme legislative e giurisprudenziali
riconoscevano la presenza della minoranza slovena solo in provincia di
Trieste e successivamente in quella di Gorizia. In provincia di Udine
leggi regionali (n. 68/81 e 46/91) tutelavano le lingue locali.
E' stato, come già detto parlando della 482, il Consiglio
provinciale di Udine del 2001 a classificare di lingua slovena,
ingiustamente e per la prima volta nella ultra millennaria storia delle
Valli, l'ambito di applicazione di tale legge includendovi 15 comuni
(ATTIMIS, DRENCHIA, FAEDIS, GRIMACCO, LUSEVERA, MALBORGHETTO-VALBRUNA,
PREPOTTO, PULFERO, RESIA, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE,
STREGNA, SAVOGNA, TAIPANA, TARVISIO) non solo ignorando le
finalità richieste tendenti alla tutela delle
realtà locali e non della minoranza slovena, ma addirittura
sostenendo arbitrariamente che tale ambito di tutela della lingua
slovena era già stato individuato dalla legge regionale n.
46/91. In realtà tale legge regionale, che per espressa
previsione legislativa doveva essere salvaguardata e non abrogata come
poi è avvenuto, con l'art. 2 bis tutelava le lingue e
tradizioni locali (non quella slovena) di 12 comuni (quelli prima
elencati meno attimis, Faedis e Prepotto). Perciò una
delimitazione illegittima. Ciò nonostante il previsto terzo
dei consiglieri comunali questa volta di 18 comuni, sempre della
provincia di Udine (i 15 inclusi dal Consiglio provinciale nell'ambito
della 482, più Cividale del Friuli, Nimis e Torreano) anche
se mai hanno avuto sul territorio la minoranza slovena, hanno
ugualmente proposto nel 2002 al Comitato paritetico (non vi
è stata mai la richiesta da parte degli elettori)
l'applicazione anche della legge 38/01, facendo anche riferimento alla
ingiusta delimitazione del precitato Consiglio provinciale.
Di questi consiglieri nessuno si era mai dichiarato di minoranza o di
lingua slovena e solo tre comuni avevano dichiarato presente sul
proprio territorio la minoranza slovena (San Leonardo, Savogna,
Stregna) in contrasto però con i propri determinanti statuti
comunali e con le realtà storiche locali.
Il Comitato paritetico poi, ricevuto tali proposte, il 26 settembre
2003, senza verificare il requisito della presenza della minoranza da
tutelare, ha incluso i citati 18 comuni nell'elenco di quelli delle
province di Trieste e Gorizia.
Il 3 agosto 2007 il governo Prodi ha confermato detto elenco, il 12 settembre successivo il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l'ha approvato e la Gazzetta Ufficiale del 27 novembre l'ha pubblicato.
Così per la prima volta nella ultra millennaria storia gli italiani di origine slava delle Valli friulane sono divenuti, per una non corretta applicazione delle leggi, minoranza slovena in Friuli senza essere interpellati.
Da tener presente che il 23 ottobre 2007 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha invece approvato la nuova legge di tutela degli sloveni (la terza dopo le nazionali 482 e 38) che riconosce e tutela il resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, smentendo così il decreto presidenziale del 12 settembre 2007 che invece, includendo ingiustamente il comune di Resia e quelli delle Valli del Natisone e del Torre nell'ambito territoriale di tutela della legge 38, li classifica arbitrariamente minoranza linguistica slovena.
In conclusione però i 18 comuni della provincia di Udine, rimangono indicati come blingui sulla G.U. (Drenchia, Faedis con alcune frazioni, Grimacco, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Nimis con Cergneu, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano, Attimis, Cividale del Friuli, Tarvisio) anche se i relativi abitanti mai sono stati sloveni e mai hanno chiesto di diventarlo, anche perché rispettosi della millennaria propria storia. Contro la loro volontà si trovano ora tutelati come se fossero di nazionalità slovena. Si trovano in pratica ingiustamenti assimilati ai 14 comuni delle province di Trieste e Gorizia, dove realmente vive la minoranza slovena derivante dal Trattato di pace del 1920 che li ha assegnati all'Italia togliendoli alla monarchia asburgica. Trattato invece che non ha modificato i confini della provincia di Udine, dove la Comunità (e non lminoranza) linguistica di origine slava si è insediata spontaneamente nell'arco di oltre un millennio, a partire dall VII secolo, partecipando via via alle vicende storiche del Patriarcato di Aquileia, della Repubblica Veneta, del Regno d'Italia, e infine della Repubblica Italiana, conservando semplicemente la propria lingua materna a livello familiare e religioso ed alcune tradizioni originarie tramandate di generazione in generazione fino ai giorni nostri.
Due profonde diversità culturali e linguistiche alle quali il decreto presidenziale del 12 settembre 2007 impone ora uguale tutela che logicamente anche sul piano pratico non potrà essere né attuata né fruita per le diverse esigenze e realtà esistenti: gli slavofoni della provincia di Udine infatti non parlano lo sloveno ma un idioma di origine slava risalente a quattro secoli prima della lingua slovena.
Un'imposizione da ritenersi illegittima
per gli
slavofoni perché
tral'altro presa senza il loro coinvolgimento e senza il rispetto delle
finalità della stessa legge dirette alla tutela della
minoranza
nazionale slovena e non delle delle comunità linguistiche
storiche di origine slava. Un arbitrio del Comitato paritetico, sulla
cui composizione vi sono anche dubbi di correttezza elettiva, che non
ha voluto verificare le proposte dei consiglieri comunali. Verifica
trascurata anche dal governo Prodi, anche se più volte
invitato,
prima dalle sei associazioni culturali nell'occasione rappresentate dal
Comitato "PRO CLASTRA"
e poi anche da questa Lega
della Slavia Friulana.
Perciò una ingiusta imposizione anche presidenziale che,
come
detto prima, è stata addirittura smentita 40 giorni dopo la
sua
approvazione (12.9.2007) dalla nuova legge regionale di tutela della
minoranza slovena (23.10.2007); un'imposizione che inoltre discrimina
gli slavofoni delle Valli del Friuli dai germanofoni della Val Canale,
tutelati dall'art. 5 della stessa legge 38.
Che
cosa comporterà la pubblicazione dell'elenco dei Comuni
bilingui sulla Gazzetta Ufficiale?
Secondo il periodico Dom del 30 novembre comporterà il
godimento
di tutti i diritti previsti dalla legge 38/01 di tutela della minoranza
slovena che così elenca: "dall'uso dello sloveno nella
pubblica
amministrazione, nelle insegne e nella toponomastica all'emmissione di
carte d'identità bilingui, dallattuazione delle disposizioni
in
materia scolastica alla facoltà dei cittadini di vedere
scritti
i nomi e cognomi in corretta grafia slovena". E il Dom prosegue:
"Alcune disposizioni potranno avere un'attuazione più
rapida,
quando il Presidente della Regione, Riccardo Illy, emetterà
il
decreto, che darà il via al "bilinguismo visibile" nei
comuni
che hanno dichiarato al Comitato paritetico la loro
disponibilià
di attuarlo". Dall'elencazione sopra riportata il Dom ha omesso di
citare l'esposizione sugli edifici pubblici dei Comuni compresi
nell'elenco della bandiera slovena (art.6, L.r. n27/2001). Manca
poi la cittazione della grave e ingiusta conseguenza che tale elenco
impone al senso di appartenenza degli slavofoni delle Valli del Friuli
che vengono ora consideratri sì cittadini italiani ma di
nazionalità, cioè di patria slovena e non
più
italiana. Cioè sloveni in Italia con diritto della Slovenia
di
interessarsi alla loro tutela.
Una serie di imposizioni che, oltre a contrastare con la storia e i
principi costituzionali, non aiutano in alcun modo le
comunità
storiche slavofone locali, alimentano le contrapposizioni sociali ai
vari livelli, creano inutili sovrastrutture con enorme spreco di soldi
pubblici, evidenziano la malafede di chi vuole per forza spacciare per
slovene le storiche comunità linguistiche slavofone delle
Valli
del Natisone, del Torre e di Resia che hanno sempre mantenuto buoni
rapporti con i confinanti sloveni. Un tradimento inaccetabile della
storia e dell'identità di una parte del territorio friulano
che
oltre alla Regione anche lo Stato italiano dovrebbe tutelare nel
rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Comunque di fronte a tanta
illegittimità sono in corso, da parte della Lega della
Slavia
Friulana, tentativi per presentare ricorso al TAR competente contro il
citato decreto presidenziale e in subordine riproporre opportune
modifiche alla stessa legge 38/01 già tentate dall'on.
Pietro
Fontanini, per una tutela proporzionata alle realtà storiche
locali slavofone, da valutare ormai inevitabilmente con opportuni
censimenti, come hanno fatto gli austriaci per gli sloveni e gli
sloveni per gli italiani, nel rispetto della prassi internazionale.
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