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Lo Statuto

La Slavia Friulana

Legge 38/01. Tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia. Sua imposizione alle comunità slavofone presenti da quattordici secoli nelle Valli del Natisone.

La legge 38/01 prevede la tutela specifica della sola minoranza linguistica (nazionale) slovena della Regione Friuli Venezia Giulia. Si aggiunge alla legge 482/99 considerata legge quadro sulle minoranze linguistiche storiche tra cui la slovena. Anche la legge 38 è applicabile, a livello comunale, su richiesta di almeno il 15 % degli elettori (logicamente di minoranza) o su proposta di un terzo dei consiglieri (logicamente anch'essi di minoranza o lingua slovena) dei comuni interessati, solo però dove la minoranza slovena è "tradizionalmente presente". Presupposto questo della presenza, ribadito dal Consiglio di Stato, che l'ha ritenuto individuante l'ambito di applicazione della tutela.
Come è noto una minoranza slovena nelle Valli del Friuli non è stata mai riconosciuta presente. Il Memorandum di Londra del 1954 e successive norme legislative e giurisprudenziali riconoscevano la presenza della minoranza slovena solo in provincia di Trieste e successivamente in quella di Gorizia. In provincia di Udine leggi regionali (n. 68/81 e 46/91) tutelavano le lingue locali.
E' stato, come già detto parlando della 482, il Consiglio provinciale di Udine del 2001 a classificare di lingua slovena, ingiustamente e per la prima volta nella ultra millennaria storia delle Valli, l'ambito di applicazione di tale legge includendovi 15 comuni (ATTIMIS, DRENCHIA, FAEDIS, GRIMACCO, LUSEVERA, MALBORGHETTO-VALBRUNA, PREPOTTO, PULFERO, RESIA, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, STREGNA, SAVOGNA, TAIPANA, TARVISIO) non solo ignorando le finalità richieste tendenti alla tutela delle realtà locali e non della minoranza slovena, ma addirittura sostenendo arbitrariamente che tale ambito di tutela della lingua slovena era già stato individuato dalla legge regionale n. 46/91. In realtà tale legge regionale, che per espressa previsione legislativa doveva essere salvaguardata e non abrogata come poi è avvenuto, con l'art. 2 bis tutelava le lingue e tradizioni locali (non quella slovena) di 12 comuni (quelli prima elencati meno attimis, Faedis e Prepotto). Perciò una delimitazione illegittima. Ciò nonostante il previsto terzo dei consiglieri comunali questa volta di 18 comuni, sempre della provincia di Udine (i 15 inclusi dal Consiglio provinciale nell'ambito della 482, più Cividale del Friuli, Nimis e Torreano) anche se mai hanno avuto sul territorio la minoranza slovena, hanno ugualmente proposto nel 2002 al Comitato paritetico (non vi è stata mai la richiesta da parte degli elettori) l'applicazione anche della legge 38/01, facendo anche riferimento alla ingiusta delimitazione del precitato Consiglio provinciale.
Di questi consiglieri nessuno si era mai dichiarato di minoranza o di lingua slovena e solo tre comuni avevano dichiarato presente sul proprio territorio la minoranza slovena (San Leonardo, Savogna, Stregna) in contrasto però con i propri determinanti statuti comunali e con le realtà storiche locali.
Il Comitato paritetico poi, ricevuto tali proposte, il 26 settembre 2003, senza verificare il requisito della presenza della minoranza da tutelare, ha incluso i citati 18 comuni nell'elenco di quelli delle province di Trieste e Gorizia.

Successivamente, nel 2004 e nel 2005, ha confermato tale elenco omettendo sempre di verificare, anche se avuto suggerito dal Consiglio di Stato (organo costituzionale di tutela della giustizia nell'amministrazione), la presenza sul territorio della minoranza slovena.
Il 3 agosto 2007 il governo Prodi ha confermato detto elenco, il 12 settembre successivo il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l'ha approvato e la Gazzetta Ufficiale del 27 novembre l'ha pubblicato.
Così per la prima volta nella ultra millennaria storia gli italiani di origine slava delle Valli friulane sono divenuti, per una non corretta applicazione delle leggi, minoranza slovena in Friuli senza essere interpellati.
Da tener presente che il 23 ottobre 2007 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha invece approvato la nuova legge di tutela degli sloveni (la terza dopo le nazionali 482 e 38) che riconosce e tutela il resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, smentendo così il decreto presidenziale del 12 settembre 2007 che invece, includendo ingiustamente il comune di Resia e quelli delle Valli del Natisone e del Torre nell'ambito territoriale di tutela della legge 38, li classifica arbitrariamente minoranza linguistica slovena. 
In conclusione però i 18 comuni della provincia di Udine, rimangono indicati come blingui sulla G.U. (Drenchia, Faedis con alcune frazioni, Grimacco, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Nimis con Cergneu, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano, Attimis, Cividale del Friuli, Tarvisio) anche se i relativi abitanti mai sono stati sloveni e mai hanno chiesto di diventarlo, anche perché rispettosi della millennaria propria storia. Contro la loro volontà si trovano ora tutelati come se fossero di nazionalità slovena. Si trovano in pratica ingiustamenti assimilati ai 14 comuni delle province di Trieste e Gorizia, dove realmente vive la minoranza slovena derivante dal Trattato di pace del 1920 che li ha assegnati all'Italia togliendoli alla monarchia asburgica. Trattato invece che non ha modificato i confini della provincia di Udine, dove la Comunità (e non lminoranza) linguistica di origine slava si è insediata spontaneamente nell'arco di oltre un millennio, a partire dall VII secolo, partecipando via via alle vicende storiche del Patriarcato di Aquileia, della Repubblica Veneta, del Regno d'Italia, e infine della Repubblica Italiana, conservando semplicemente la propria lingua materna a livello familiare e religioso ed alcune tradizioni originarie tramandate di generazione in generazione fino ai giorni nostri.
Due profonde diversità culturali e linguistiche alle quali il decreto presidenziale del 12 settembre 2007 impone ora uguale tutela che logicamente anche sul piano pratico non potrà essere né attuata né fruita per le diverse esigenze e realtà esistenti: gli slavofoni della provincia di Udine infatti non parlano lo sloveno ma un idioma di origine slava risalente a quattro secoli prima della lingua slovena.

Un'imposizione da ritenersi illegittima per gli slavofoni perché tral'altro presa senza il loro coinvolgimento e senza il rispetto delle finalità della stessa legge dirette alla tutela della minoranza nazionale slovena e non delle delle comunità linguistiche storiche di origine slava. Un arbitrio del Comitato paritetico, sulla cui composizione vi sono anche dubbi di correttezza elettiva, che non ha voluto verificare le proposte dei consiglieri comunali. Verifica trascurata anche dal governo Prodi, anche se più volte invitato, prima dalle sei associazioni culturali nell'occasione rappresentate dal Comitato "PRO CLASTRA" e poi anche da questa Lega della Slavia Friulana.
Perciò una ingiusta imposizione anche presidenziale che, come detto prima, è stata addirittura smentita 40 giorni dopo la sua approvazione (12.9.2007) dalla nuova legge regionale di tutela della minoranza slovena (23.10.2007); un'imposizione che inoltre discrimina gli slavofoni delle Valli del Friuli dai germanofoni della Val Canale, tutelati dall'art. 5 della stessa legge 38. 
Che cosa comporterà la pubblicazione dell'elenco dei Comuni bilingui sulla Gazzetta Ufficiale? Secondo il periodico Dom del 30 novembre comporterà il godimento di tutti i diritti previsti dalla legge 38/01 di tutela della minoranza slovena che così elenca: "dall'uso dello sloveno nella pubblica amministrazione, nelle insegne e nella toponomastica all'emmissione di carte d'identità bilingui, dallattuazione delle disposizioni in materia scolastica alla facoltà dei cittadini di vedere scritti i nomi e cognomi in corretta grafia slovena". E il Dom prosegue: "Alcune disposizioni potranno avere un'attuazione più rapida, quando il Presidente della Regione, Riccardo Illy, emetterà il decreto, che darà il via al "bilinguismo visibile" nei comuni che hanno dichiarato al Comitato paritetico la loro disponibilià di attuarlo". Dall'elencazione sopra riportata il Dom ha omesso di citare l'esposizione sugli edifici pubblici dei Comuni compresi nell'elenco della bandiera slovena (art.6, L.r. n27/2001). Manca poi la cittazione della grave e ingiusta conseguenza che tale elenco impone al senso di appartenenza degli slavofoni delle Valli del Friuli che vengono ora consideratri sì cittadini italiani ma di nazionalità, cioè di patria slovena e non più italiana. Cioè sloveni in Italia con diritto della Slovenia di interessarsi alla loro tutela.
Una serie di imposizioni che, oltre a contrastare con la storia e i principi costituzionali, non aiutano in alcun modo le comunità storiche slavofone locali, alimentano le contrapposizioni sociali ai vari livelli, creano inutili sovrastrutture con enorme spreco di soldi pubblici, evidenziano la malafede di chi vuole per forza spacciare per slovene le storiche comunità linguistiche slavofone delle Valli del Natisone, del Torre e di Resia che hanno sempre mantenuto buoni rapporti con i confinanti sloveni. Un tradimento inaccetabile della storia e dell'identità di una parte del territorio friulano che oltre alla Regione anche lo Stato italiano dovrebbe tutelare nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Comunque di fronte a tanta illegittimità sono in corso, da parte della Lega della Slavia Friulana, tentativi per presentare ricorso al TAR competente contro il citato decreto presidenziale e in subordine riproporre opportune modifiche alla stessa legge 38/01 già tentate dall'on. Pietro Fontanini, per una tutela proporzionata alle realtà storiche locali slavofone, da valutare ormai inevitabilmente con opportuni censimenti, come hanno fatto gli austriaci per gli sloveni e gli sloveni per gli italiani, nel rispetto della prassi internazionale.