Ricorso straordinario contro il decreto presidenziale che ingiustamente include i comuni della slavia friulana (Valli del Natisone, di Resia e del Torre) nell'ambito di tutela della minoranza linguistica slovena
Recentemente le associazioni culturali, con alcuni residenti dei comuni della Slavia friulana (Valli del Natisone, di Resia e del Torre) e di Cividale del Friuli, che non si riconoscono nella minoranza slovena hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblic. Lamentano che nel corso dell'iter applicativo della legge 38/01 di tutela della minoranza slovena e in particolare dell'art.4 riguardante l'ambito territoriale di applicazione della tutela è stato omeso il rispetto della legge stessa includendovi ingiustamente nell'ambito regionale citato anche i comuni delle Valli del Natisone, del Torre e di Resia, in provincia di Udine, che notoriamente sono privi della presenza della minoranza slovena sul territorio. Sono state cioè arbitrariamente parificate alla minoranza slovena ufficialmente riconosciuta e tutelata nelle province di Trieste e Gorizia con la conseguenza di imporre illegittimamente ai resiani, ai natisoniani e ai torrioni una legge che sul piano pratico, non solo non potrà essere utilizzata per mancanza di utilizzatori locali della lingua slovena ma tenderà ad asimilarli in violazione dei principi costituzionali. E, fatto ancora più grave, tale imposizione qualifica ingiustamente "minoranza linguistica slovena", cioè "minoranza nazionale slovena" le comunità storicamente italiane che mai sono state e si sono riconosciute slovene anche perché la loro originaria antica lingua slava non deriva dallo sloveno essendo precedente di oltre quattro secoli quella lingua. I ricorrenti chiedono perciò l'annullamento del decreto nella parte che include ingiustamente tra gli aventi diritto alla tutela dello sloveno anche i comuni della Slavia friulana che come già detto non possiedono il requisito richiesto dalla legge e le cui comunità linguistiche non si riconoscono minoranza slovena. La stessa Regione Friuli-Venezia Giulia ha sempre differenziato con proprie leggi e nel rispetto degli Statuti comunali le comunità slavofone del friuli dalla minoranza slovena di Trieste e Gorizia. In particolare i ricorrenti lamenano:
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il mancato rispetto a livello nazionale delle loro peculiarità linguistiche tutelate invece a livello regionale dalle leggi: prima la legge 68/81, poi la 46/91 e ora la 26/2007 che differenzia anch'essa il resiano, natisoniano e torriano dallo sloveno. Peculiarità di origine slava, per 14 secoli conservate e tramandate di generazione in generazione in famiglia e in Chiesa, prima sotto il Patriarcato di Aquileia e poi sotto la Repubblica di Venezia, il Regno d'Italia e la Repubblica italiana, nell'ambito di una storia linguistica, culturale e amministrativa profondamente diversa da quella degli sloveni presenti sul Carso in conseguenza del Trattato di Rapallo del 1920
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il mancato accertamento e valutazione da parte del Comitato paritetico dei presupposti di fatto e di diritto, previsti ai fini della corretta predisposizione dell'ambito di tutela, con la conseguenza che le comunità linguistiche di anticoinsediamento storicamente presenti nelle valli montane del Friuli sono state ingiustamente classificate, per la prima volta nella loro storia e contro la loro volontà, minoranza slovena, cioè sloveni in Friuli, su incomplete proposte fatte dai consiglieri comunali mai a loro volta dichiaratisi di lingua o minoranza slovena
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il rifiuto, da parte dello stesso Comitato paritetico di dare seguito al parere del Consiglio di Stato del 5 maggio 2004 che, in virtù del principio generale, ha ritenuto che spetti al Comitato "verificare che si tratti di territori nei quali la minoranza linguistica slovena sia "tradizionalmente presente", tale essendo il requisito che individua l'ambito territoriale di applicazione della stessa legge n.38 (cfr art.4, comma 1)". Da tenere presente che il Consiglio di Stato, secondo la Costituzione, "è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione".
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l'approvazione da parte del governo Prodi dell'ingiusto operato del Comitato paritetico con propria delibera datata 3 agosto 2007 nonostante fosse stato più volte informato delle profonde diversità storicamente esistenti tra le comunità slavofone spontaneamente insediatesi 1.400 anni fa in provincia di Udine e la minoranza slovena delle province di Trieste e Gorizia annessa all'Italia a seguito del citato Trattato di Rapallo del 1920 e riconosciuta come tale sin dal Memorandum di Londra del 1954.
I ricorrenti lamentano anche, a parte, il disinteresse totale dello Stato con il quale si continua a trattare la questione della Slavia friulana che sembra voglia favorire addirittura in contrasto con i principi costituzionali la sua forzata annessione linguistica a quella della vicina Slovenia. Il tutto senza il coinvolgimento delle comunità interessate e in una forzata direzione anti Europa, cioè volta ad accentuare le differenze anziché smorzarle. Il censimento degli sloveni, strumento consolidato della prassi internazionale, appare inevitabile in provincia di Udine per una concreta erogazione delle diverse forme di tutela richieste. Se ne sono valsi gli austraci per rilevare la presenza degli sloveni e gli stessi sloveni per rilevare la minoranza italiana in Slovenia. I ricorrenti rimangono comunque fiduciosi che il ricorso contro il decreto pubblicato nella Gazzaetta Ufficiale n.276 del 27 novembre 2007 venga accolto nel rispetto della legislazione vigente, dei principi costituzionali, delle norme internazionali e delle aspirazioni delle interessate comunità linguistiche locali, per escludere dall'ambito di tutela della minoranza slovena i comuni della Slavia friulana perché storicamente privi della tradizionale presenza della minoranza slovena, espressamente richiesta dalla legge e perché abitati da comunità linguistiche che non si riconoscono nella minoranza slovena, come testimoninano la loro millenaria storia e specifiche petizioni.
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